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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO I - COSTITUZIONEArt. 1E' costituita un'Associazione Culturale denominata FormaScienza. L'Associazione ha sede in Roma. Potranno essere istituite sedi secondarie in altre località. Art. 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato. TITOLO II - FINALITA'Art. 3L'Associazione si propone di diffondere la cognizione di pensiero scientifico come parte del patrimonio culturale collettivo di base. Attraverso diverse forme di comunicazione, dirette in particolar modo ai giovani, l'Associazione si propone di:
TITOLO III - RAPPORTI CON L'ESTERNOArt. 4L'Associazione potrà operare con Enti pubblici e privati aventi finalità connesse con quelle dell'Associazione stessa, nonché con Scuole, Università, Musei e altre strutture pubbliche e private. L'Associazione potrà servirsi di tutti i mezzi idonei per sensibilizzare l'opinione pubblica circa la sua esistenza e i bisogni cui cerca di rispondere. TITOLO IV - SOCIArt. 5Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età. Art. 6 I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori. Sono Soci Fondatori dell'Associazione quelli che hanno firmato l'Atto Costitutivo e sottoscrivono il presente Statuto, mentre sono Soci Ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dall'Assemblea dei Soci. La domanda, redatta in forma scritta, deve contenere: - Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; - Dichiarazione di adesione allo Statuto dell'Associazione; I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti a partecipare alle attività dell'Associazione. Si assume la qualifica di Socio Sostenitore all'atto del versamento di una quota associativa fissata dal comitato esecutivo. L'Assemblea dei Soci si riserva di rifiutare la quota associativa e la concessione della qualifica di Socio Sostenitore. Art. 7 I Soci Fondatori e i Soci Ordinari cessano di appartenere all'Associazione in seguito a: - Recesso volontario; - Delibera dell'assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi in seguito a giustificato motivo. Art. 8 La qualifica di Socio Sostenitore ha la durata di un anno dal momento del versamento della quota associativa. In caso di gravi motivi l'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione per indegnità di un Socio Sostenitore prima della scadenza dell'anno. Art. 9 Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto per il patrimonio dell'Associazione. TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIOArt. 10Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Dal bilancio consuntivo devono espressamente risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. L'attività sociale è ad anno solare. Art. 11 L'Associazione trae le risorse e conomiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: - Quote associative e contributi dei Soci; - Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche; - Vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze ai sensi dell'Art. 3; - Contributi privati; - Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; - Donazioni e lasciti testamentari. In conformità con l'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione e con la legislazione italiana relativa alle associazioni senza scopo di lucro, i ricavi dell'Associazione potranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa menzionate nell'Art. 3 e in nessuna parte potranno essere distribuiti direttamente o indirettamente ai Soci dell'Associazione se non per compensi per i servizi resi o per rimborsare spese sostenute per conto dell'Associazione. TITOLO VI - ORGANI SOCIALIArt. 12L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Fondatori e da tutti i Soci Ordinari. I Soci Sostenitori non sono considerati membri dell'Assemblea dei Soci. Art. 13 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta uno dei membri del Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può riunirsi anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione è regolarmente costituita in ogni caso. I Soci Sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci in maniera attiva ma senza diritto di voto. Art. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun Socio, fondatore o ordinario, ha un solo voto. Art. 15 L'Assemblea ha i seguenti compiti: - Eleggere i membri del Comitato Esecutivo; - Approvare i bilanci preventivo e consuntivo; - Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'Art. 24; - Approvare o respingere le domande di ammissione di nuovi Soci; - Deliberare l'esclusione dei Soci di cui all'Art. 7 e qualsiasi altra questione che le venga sottoposta da parte del Comitato Esecutivo; Art. 16 Il Comitato Esecutivo è composto da Presidente, Vice Presidente e Amministratore. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Soci di cui devono essere membri, durano in carica un anno e sono rieleggibili. Art. 17 Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione di uno dei suoi membri. Art. 18 Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti: - Fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i bilanci annuali; - Determinare il programma di lavoro dell'Associazione in base alle proposte dell'Assemblea dei Soci; - Ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità. Art. 19 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione per conto di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo sottoponendoli poi a ratifica. Art. 20 Il Vice Presidente affianca il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, di impedimento o cessazione. Art. 21 L'Amministratore ha i seguenti compiti: - Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo; - Tiene la contabilità dell'Associazione e conserva la documentazione relativa alle entrate e alle uscite; - Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo; - Designa un Vice Amministratore tra i membri dell'Assemblea dei Soci che lo sostituisca in caso di assenza, impedimento o cessazione. TITOLO VII - SCIOGLIMENTOArt. 22Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per le seguenti cause: - Deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza di tre quarti dei componenti; - Venir meno della pluralità dei Soci. Art. 23 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci delibererà in merito alla destinazione del patrimonio sociale, in conformità alle vigenti disposizioni legislative. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALIArt. 24Il presente Statuto può essere soggetto a modifiche deliberate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti dei componenti. Art. 25 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. |
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